L’ammissione nella Struttura è garantita indipendentemente dalla situazione finanziaria.
Il costo di una giornata di soggiorno/degenza in casa anziani è coperto da:

Retta differenziata:

Nella Struttura si applica la retta differenziata. In altri termini, la partecipazione finanziaria richiesta al residente è fissata in base al suo reddito e alla sua sostanza. L’approvazione dell’importo della retta spetta all’Ufficio degli anziani del Dipartimento della Sanità e della Socialità.

La retta è fissata annualmente dallo stesso Ufficio sulla base dei costi riconosciuti ad ogni Istituto sussidiato. Per l’anno 2024 la retta minima ammonta a Frs. 84.- e la retta massima corrisponde a Frs. 132.30.

Nel dettaglio la retta è così costituita:

  • il costo non LAMal (prestazione alberghiera) da CHF 84.- a CHF 101.- secondo la disponibilità finanziaria;
  • il costo LAMal (partecipazione alle cure) da CHF 0.- a CHF 23.- secondo la capacità finanziaria residua che varierà in funzione del fabbisogno di cure;
  • la quota parte di oneri ipotecari sugli investimenti da CHF 0.- a CHF 8.30 secondo la capacità finanziaria residua.

Per i soggiorni temporanei disponibili presso Casa Serena ed il Centro Polis per la durata massima di 28 giorni, è previsto un contributo fisso quotidiano di frs. 50.- stabilito dall’autorità cantonale.

Eventuale riconoscimento dell’Assegno Grande Invalido (AGI)

riconosciuto dalla cassa di compensazione competente e versato unitamente alla rendita AVS. L’AGI è fatturato e incassato integralmente dall’istituto in aggiunta alla retta e retroattivamente alla data di riconoscimento dell’assegno cosi come stabilito dalle direttive cantonali. L’ammissione nella casa per anziani fa decadere automaticamente l’eventuale assegno grandi invalidi di grado lieve di cui poteva beneficiare l’anziano al domicilio.

L’AGI è riconosciuto qualora si rendesse necessaria l’assistenza regolare ed importante di terzi per compiere gli atti ordinari della vita (alzarsi, lavarsi, vestirsi, mangiare, cure permanenti, sorveglianza personale) e se le seguenti condizioni sono ottemperate:

  • la grande invalidità di grado medio o elevato deve essere rilevabile da almeno un anno;
  • I beneficiari non hanno diritto ad assegni per grandi invalidi dell’assicurazione infortuni obbligatoria o dell’assicurazione militare.

L’ottenimento dell’assegno per grandi invalidi non dipende dunque dal reddito o dalla sostanza bensì dal grado d’invalidità rilevato.

Gli assicuratori malattia

secondo la convenzione con gli Istituti di cura, in ossequio alla LAMal, versano all’istituto un importo giornaliero per le cure necessarie secondo il RAI/RUGS e le prestazioni di fisioterapia. Inoltre pagano i medicamenti riconosciuti nella lista delle specialità (LS) assunti dal Residente. Gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute con la rispettiva franchigia annua e la partecipazione del 10% dei costi eccedenti la franchigia ma per un massimo di Fr. 700.– oltre alla franchigia annua. I beneficiari della prestazione complementare possono fare richiesta di rimborso dei costi relativi alla franchigia annua e la partecipazione ai costi.

Il disavanzo di esercizio annuale è coperto dal comune per l’80% e dal cantone per il 20%.

Quali prestazioni non sono comprese nella retta?

  • cure estetiche (parrucchiere, estetista e interventi di pedicure);
  • le consumazioni al bar;
  • le comunicazioni telefoniche;
  • abbonamenti non previsti (la TV ed internet sono compresi nella retta.);
  • lavaggio chimico della biancheria personale, applicazione bottone elettronico vestiti, cuciture e riparazioni (vedi consegna indicazioni particolari al momento dell’ammissione);
  • prodotti per l’igiene personale;
  • trasporto e/o accompagnamento al di fuori dell’istituto;
  • assistenza da parte dei medici e prestazioni mediche;
  • gestione e spese amministrative in caso di assunzione del compito dalla casa;
  • le eventuali spese di soggiorno per vacanza o escursioni;
  • eventuali ausili specifici individuali come scarpe ortopediche ecc.;
  • l’assicurazione di responsabilità civile collettiva.
  • spese di sgombero della camera

Quando subentra il diritto alla detrazione dalla retta?

Il residente ha diritto ad una riduzione della retta quando la sua assenza per vacanze, ospedalizzazioni o degenze all’esterno è superiore ai tre giorni consecutivi.

La detrazione consiste nella riduzione di Frs. 20.- giornalieri. Il giorno di partenza e del rientro non sono considerate come assenze.

L’assegnazione di un garante per il pagamento della retta è indispensabile qualora non sia il residente medesimo (vedi contratto di accoglienza). Il ruolo da lui svolto prevede l’incasso delle rendite e il pagamento dei costi. Ove questi venisse meno ai propri adempimenti, la Direzione si riserva di attivare misure, quali la richiesta d’istituzione di una curatela amministrativa. In casi gravi può anche emettere un decreto di dimissione del Residente.

La fatturazione mensile della retta avviene anticipatamente: all’inizio del mese per il mese corrente. Le spese non comprese nella retta rientrano nel mese successivo.

Le prestazioni di cura, secondo il fabbisogno clinico/assistenziale del residente, sono fatturate bimestralmente alla cassa malati.